Tale affermazione non costituisce affatto una rinuncia alla retrocessione giusta l'art. 61 Lespr. Non solo perché è intervenuta pendente causa, allorquando il diritto alla retrocessione era già stato da tempo esercitato (la domanda è del 31.8.1990), ma anche perché è stata accompagnata da una richiesta, quella del risarcimento in denaro, che conformemente al principio della buona fede non era oggettivamente interpretabile come desistenza o rinuncia a far valere le proprie pretese. L'iniziativa presa dagli insorgenti al dibattimento del 24.4.1997 non integra nemmeno gli estremi di un contratto espropriativo di diritto amministrativo (DTF 114 Ib 142 consid.