Nessuna compensazione ha invece luogo per gli utili tratti dall'una e dall'altra parte dal fondo espropriato, rispettivamente dall'indennità percepita tra il momento dell'espropriazione e quello della retrocessione. Né viene operato un conguaglio nel caso in cui sia intervenuto un deprezzamento del fondo per ragioni congiunturali o pianificatorie, estranee al fatto dell'espropriante. Se l'espropriato pretende la retrocessione, deve restituire l'indennità incassata a suo tempo anche se superiore all'attuale valore del diritto espropriato (DTF 120 Ib 276 consid.