Ciò non toglie tuttavia che così come avviene per le retrocessioni disciplinate dalla LFespr, anche per quelle rette dalla normativa cantonale in vigore (Lespr 8.3.1971) al rimborso previsto dall'art. 61 Lespr si deve aggiungere, se del caso, la rifusione adeguata del maggior valore conferito dall'espropriante al fondo, e da esso si detrae, secondo principi di equità, il deprezzamento subito dal fondo per il fatto dell'espropriante. Nessuna compensazione ha invece luogo per gli utili tratti dall'una e dall'altra parte dal fondo espropriato, rispettivamente dall'indennità percepita tra il momento dell'espropriazione e quello della retrocessione.