una volta inoltrata la domanda di retrocessione, l'istante può certamente desistere dalla causa o restringere le proprie domande come in una qualsiasi altra procedura amministrativa, ma siffatte iniziative non integrano gli estremi della rinuncia contemplata dall'art. 61 Lespr. Quanto alla retrocessione vera e propria, essa si configura alla stregua di una restitutio in integrum, vale a dire che le parti devono scambiarsi le prestazioni originarie ricevute in conseguenza dell'espropriazione: l'espropriante deve restituire il diritto che aveva sottratto, senza riguardo al suo valore attuale, l'espropriato deve rimborsare l'indennizzo percepito (DTF 120 Ib 276 consid. 9b e rinvii).