La dichiarazione di cui all'art. 61 Lespr con la quale l'espropriato rinuncia al diritto di retrocessione accordatogli dalla legge va formulata al più tardi la vigilia del giorno in cui potrebbe far valere la pretesa (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 6 ad art. 102 LFespr; Knapp, Expropriation, FJS N. 1107); una volta inoltrata la domanda di retrocessione, l'istante può certamente desistere dalla causa o restringere le proprie domande come in una qualsiasi altra procedura amministrativa, ma siffatte iniziative non integrano gli estremi della rinuncia contemplata dall'art. 61 Lespr.