471'000.- e in via subordinata il rinvio della causa all'istanza inferiore per l'emanazione di un nuovo giudizio, in entrambi i casi previo annullamento della sentenza impugnata. Evocati i fatti e le tappe salienti dell'iter processuale che li ha condotti per la terza volta davanti a questo Tribunale, i ricorrenti hanno sottolineato innanzi tutto che nella comparsa scritta del 12 novembre 1997 il comune di __________ aveva proposto l'accoglimento delle loro pretese nella misura di fr. 80'000.-, per cui il primo giudice era vincolato a questo atto di acquiescenza e non poteva respingere in toto l'istanza di retrocessione.