E. Ripreso il procedimento in prima istanza, il 24 aprile 1997 il Tribunale di espropriazione ha convocato le parti ad un'udienza di incombenti. In tale occasione gli eredi __________ hanno dichiarato di rinunciare alla retrocessione in natura e sollecitato il pagamento di un'indennità corrispondente al valore commerciale del fondo nel dicembre 1990, compresi i 259 mq ceduti a __________, oltre ad un non meglio precisato importo per titolo di inconvenienti.