{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-7_2000-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17110&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69c7c348e36847d8a3b1e6db07a53b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:04", "Checksum": "4661e06c0d755164fc64fc1affa6fb95", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Nel giudizio impugnato il Presidente del Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza di retrocessione ritenendo che all'udienza del 24 aprile 1997 i ricorrenti avessero rinunciato al loro diritto in virtù dell'art. 61 cpv. 1 Lespr e che l'indennità sostitutiva prevista dall'art. 63 Lespr non potesse comunque essere loro riconosciuta in assenza di un'alienazione della part. __________ o di una destinazione diversa da quella per cui era stata concessa l'espropriazione.\n4.1. All'udienza del 24 aprile 1997 la parte ricorrente ha dichiarato \"di rinunciare alla retrocessione in natura del fondo\" chiedendo \"di essere indennizzata totalmente per la perdita dell'oggetto espropriato\". Tale affermazione non costituisce affatto una rinuncia alla retrocessione giusta l'art. 61 Lespr. Non solo perché è intervenuta pendente causa, allorquando il diritto alla retrocessione era già stato da tempo esercitato (la domanda è del 31.8.1990), ma anche perché è stata accompagnata da una richiesta, quella del risarcimento in denaro, che conformemente al principio della buona fede non era oggettivamente interpretabile come desistenza o rinuncia a far valere le proprie pretese.\nL'iniziativa presa dagli insorgenti al dibattimento del 24.4.1997 non integra nemmeno gli estremi di un contratto espropriativo di diritto amministrativo (DTF 114 Ib 142 consid. 3b), in virtù del quale - secondo la giurisprudenza federale (STF 22.8.1994 in re F. parz. pubblicata in DTF 120 Ib 215 e, per quanto qui invece interessa, in RDAT I-1995 N. 58) - le parti avrebbero potuto lecitamente sostituire la mera retrocessione del fondo con il risarcimento del danno. Al contrario di quanto vorrebbero far credere gli insorgenti, nella fattispecie non è infatti ravvisabile la stipulazione di una tale convenzione per difetto di una reciproca e concorde manifestazione di volontà riguardo ad una limitazione del tema della lite. L'infelice esternazione con la quale gli eredi __________ hanno reso nota la loro \"rinuncia alla retrocessione\" era unilaterale e d'altronde tale carattere emerge pure da uno scritto successivo con cui gli interessati hanno ribadito i loro intendimenti (cfr. doc. 58 lettera 20 maggio 1997 avv.ti __________ /__________ al Tribunale di espropriazione). Dalle tavole processuali non risulta d'altronde alcuna esplicita accettazione da parte del comune, né dal complesso degli atti è possibile inferire la sussistenza di un suo inequivocabile consenso perlomeno tacito. All'allegato 12 novembre 1997 con il quale il convenuto si è limitato a contrapporre cifre sue ai calcoli presentati dagli eredi __________ non può essere attribuita la valenza reclamata da quest'ultimi. Trattasi in realtà di una semplice risposta doverosamente insinuata dal municipio di __________ alla richiesta d'indennizzo ex art. 63 cpv. 2 Lespr che i ricorrenti avevano esibito il 26 agosto precedente dando seguito ad una precisa ordinanza processuale in tal senso emanata dal primo giudice. Ordinanza che gli istanti hanno peraltro frainteso, giacché li invitava a motivare e sostanziare le proprie richieste di indennizzo unicamente con riferimento alla parte del mapp. __________ impossibile da retrocedere siccome ceduta a __________ (cfr. doc. 60 ordinanza 27 giugno 1997).\nDa queste considerazioni discendono due conclusioni.\nLa prima è che il Tribunale di espropriazione non poteva respingere l'istanza della famiglia __________ appellandosi ad un'inesistente rinuncia alla retrocessione così come definita all'art. 61 cpv. 1 Lespr. Il che impone l'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm).\nLa seconda è che in mancanza di un chiaro accordo configurabile alla stregua di un contratto espropriativo di diritto pubblico gli istanti devono accettare laddove è ancora possibile la retrocessione in natura del loro fondo.\n4.2. Resta da esaminare se i ricorrenti possono pretendere anche un'indennità in denaro in base all'art. 63 cpv. 2 Lespr.\nL'art. 63 cpv. 1 prevede che qualora l'espropriante intenda alienare il diritto espropriato od adibirlo ad un scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa, deve darne avviso a chi è legittimato a chiedere la retrocessione. L'espropriante - si precisa al cpv. 2 - è tenuto al risarcimento del danno derivante dalla omissione della notificazione qualora essa abbia per conseguenza l'impossibilità di far valere giustificati diritti giusta le norme disciplinanti la retrocessione.\nLa risposta al quesito non può dunque che essere positiva, ove solo si consideri che il comune di __________ ha ceduto a __________ 259 mq del mapp. __________ senza avvisare l'espropriata e oggi non è più in grado di soddisfare integralmente la legittima richiesta di retrocessione dei suoi eredi.\nInfondata anche su questo punto, la pronunzia impugnata va annullata e la causa rinviata al Presidente del Tribunale di espropriazione affinché determini il risarcimento dovuto agli insorgenti. Nel contesto del nuovo giudizio il primo giudice dovrà accertare in particolare:\n· il dies aestimandi (che non può essere di certo quello della prima udienza, momento significativo solo nella procedura federale; cfr. art. 19 bis LFespr);\n· il valore del terreno e della costruzione che il comune di __________ non può più restituire ai successori dell'espropriata;\n· il deprezzamento subito dalla porzione di terreno divenuta pressoché inedificabile a seguito dell'avulsione dello scorporo ceduto a __________ e che salvo l'avverarsi di un accordo esplicito contrario dovrà essere retrocessa in natura."}