{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-7_2000-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17110&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69c7c348e36847d8a3b1e6db07a53b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:04", "Checksum": "4661e06c0d755164fc64fc1affa6fb95", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl Tribunale di espropriazione ha peraltro considerato che si doveva comunque tener conto del principio della garanzia della proprietà: se un ente pubblico anticipa \"opere a rischio\", non si può certamente sussumere l'ipotesi più sfavorevole per il privato nei casi di retrocessione previsti dalla legge (in casu l'ipotesi di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un termine di soli 5 anni).\nD. Adito dal comune di __________, con sentenza 16 settembre 1996 (RDAT I-1997 N. 41) il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato nel risultato la predetta pronunzia discostandosi tuttavia dalle motivazioni dell'istanza inferiore.\nAccertato che l'esproprio del mapp. __________ era stato di natura ordinaria e non preventiva, questo Tribunale ha stabilito di riflesso che alla fattispecie tornava in principio applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un periodo di attesa allungato però a 15 anni grazie alla riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr. Donde la sicura tempestività dell'azione di retrocessione incoata dagli eredi __________ addirittura prima che scadesse, a seguito di proroga governativa, il termine di attuazione del PR 77 di __________.\nE. Ripreso il procedimento in prima istanza, il 24 aprile 1997 il Tribunale di espropriazione ha convocato le parti ad un'udienza di incombenti. In tale occasione gli eredi __________ hanno dichiarato di rinunciare alla retrocessione in natura e sollecitato il pagamento di un'indennità corrispondente al valore commerciale del fondo nel dicembre 1990, compresi i 259 mq ceduti a __________, oltre ad un non meglio precisato importo per titolo di inconvenienti.\nQueste richieste sono poi state sostanziate in una memoria del 26 agosto 1997, nell'ambito della quale i privati hanno indicato come dies aestimandi il 7 dicembre 1990 - ovvero la data della prima udienza (in realtà esperita solo il 5 marzo 1991) - e sollecitato un indennizzo di complessivi fr. 471'000.- a risarcimento del danno subito (fr. 217'000.- per la perdita del terreno e del fabbricato; fr. 194'000.- per il mancato guadagno in pigioni, compresa la locazione di un ipotetico piano aggiuntivo e di quattro posteggi che si sarebbero potuti costruire nel 1979 sfruttando appieno gli indici di PR; fr. 60'000.- per le spese legali).\nMediante scritto 12 novembre 1997 il comune di __________ ha contestato vivamente le cifre esposte dagli istanti in retrocessione. A suo parere, tenuto conto dell'effettiva quotazione del terreno nel 1990, così come della vetustà del fabbricato risalente al 1923, l'indennità sul valore espropriativo non potrebbe superare fr. 75'000.-. Le pretese sulla perdita d'introito locativo sarebbero invece da respingere in toto siccome non ammesse dalla giurisprudenza federale, mentre quelle relative agli oneri di patrocinio andrebbero soddisfatte con l'assegnazione di usuali ripetibili.\nAl dibattimento finale del 20 maggio 1998 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.\nF. Il Presidente del Tribunale di espropriazione si è pronunciato il 28 agosto 1998, respingendo la domanda di retrocessione, rispettivamente le richieste d'indennizzo degli eredi __________.\nIl primo giudice ha reputato in sostanza che all'udienza del 24 aprile 1997 gli istanti avevano rinunciato espressamente alla retrocessione in natura facendo venir meno uno dei presupposti essenziali dell'operazione enunciati all'art. 61 cpv. 1 Lespr. L'indennità sostitutiva - ha soggiunto il Presidente del Tribunale di espropriazione - è invero prevista dall'art. 63 Lespr, ma la norma non può essere applicata alla fattispecie, poiché il comune non ha alienato la part. __________, né l'ha adibita ad uno scopo diverso da quello per cui era stata concessa l'espropriazione.\nG. Avverso questa decisione i soccombenti sono insorti innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale il riconoscimento di un'indennità di fr. 471'000.- e in via subordinata il rinvio della causa all'istanza inferiore per l'emanazione di un nuovo giudizio, in entrambi i casi previo annullamento della sentenza impugnata.\nEvocati i fatti e le tappe salienti dell'iter processuale che li ha condotti per la terza volta davanti a questo Tribunale, i ricorrenti hanno sottolineato innanzi tutto che nella comparsa scritta del 12 novembre 1997 il comune di __________ aveva proposto l'accoglimento delle loro pretese nella misura di fr. 80'000.-, per cui il primo giudice era vincolato a questo atto di acquiescenza e non poteva respingere in toto l'istanza di retrocessione. Né poteva negare una circostanza evidente e le sue conseguenze, ovvero che il comune ha ceduto una porzione del mapp. __________ al proprietario del fondo confinante, rendendo impossibile la restituzione dell'intero sedime espropriato e ingenerando l'obbligo di risarcire perlomeno il danno derivante dalla mancata retrocessione dei 259 mq assegnati a __________. D'altro canto, pendente causa il municipio di __________ ha comunicato di voler mantenere il calibro attuale di via __________ e di aver quindi abbandonato il progetto originario per il quale era stata espropriata la proprietà __________."}