{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-7_2000-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17110&nX40_KEY=4933324&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69c7c348e36847d8a3b1e6db07a53b98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:45:04", "Checksum": "4661e06c0d755164fc64fc1affa6fb95", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.2000 50.1998.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 25 settembre 1998 di\n|\n|\n__________ __________ __________ patr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 28 agosto 1998 (no. 360/121) del Presidente del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha respinto la domanda di retrocessione 31 agosto 1990 proposta dai ricorrenti nei confronti del comune di __________ relativamente alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di esproprio totale nel 1980; |\nviste le risposte:\n- 20 ottobre 1998 del comune di __________;\n- 20 ottobre 1998 del Presidente del Tribunale di espropriazione;\nesperiti i dovuti accertamenti;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. Nel 1978 il comune di __________ ha avviato la procedura di esproprio formale di alcuni fondi necessari alla realizzazione del cosiddetto prolungamento di Via __________ (tratta Via __________ - Via __________), un'opera viaria volta ad urbanizzare la zona di __________ e destinata ad integrarsi nel progetto cantonale della strada espresso (circonvallazione __________ - __________) che avrebbe consentito di collegare direttamente i quartieri sud (__________/__________) con quelli nord (__________/__________) senza transitare per il centro cittadino. Se si prescinde dal tratto iniziale già esistente compreso tra via __________ e via __________ (via __________), la nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.\nIl prospettato intervento, segnatamente il previsto allargamento di via __________, ha quindi indotto il comune di __________ ad espropriare integralmente il mapp. no. __________ di __________, un fondo edificato di mq 522, e nella misura di mq 46 la contigua part. no. __________ di __________ avente una superficie complessiva di 942 mq.\nCon sentenza 27 ottobre 1980 cresciuta incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un indennizzo di complessivi fr. 282'000.- (fr. 166'000.- per la casa d'abitazione, fr. 114'000.-, ovvero fr. 220.- il mq, per il terreno e fr. 2'000.- per inconvenienze), oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° settembre 1979, giorno dell'anticipata immissione in possesso. Il trapasso è stato iscritto a RF il 4 febbraio 1981. Due anni dopo, nel corso del 1983, il comune ha proceduto alla demolizione della vecchia costruzione bifamigliare esistente in loco.\nIl procedimento di esproprio parziale della proprietà __________ si è invece concluso con un accordo transattivo datato 20 luglio 1983, ai sensi del quale il comune ha ceduto all'espropriato 259 mq residuanti della part. __________ in cambio di 46 mq del mapp. __________ adiacenti all'asse stradale. A seguito di questa permuta il mapp. __________, in precedenza rettangolare, ha acquisito una forma a \"L\" e la sua superficie si è ridotta dagli originari mq 522 a mq 309. Il mapp. __________ si è invece ingrandito di 213 mq raggiungendo un'estensione totale di mq 1155; la maggior superficie assegnata al privato è stata stimata fr. 220.- il mq, con un saldo finale a favore dell'ente pubblico di fr. 41'860.-. Dopo aver ratificato la suddetta convenzione, il Tribunale di espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli con decreto presidenziale del 2 settembre 1983. La permuta è stata iscritta a RF il 14 ottobre seguente.\nB. Con istanza 31 agosto 1990 __________, __________ e __________, eredi dei coniugi __________ e __________, hanno convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina chiedendo in base agli art. 61 ss. Lespr la retrocessione dei diritti espropriati alla madre e/o il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata realizzazione del prolungamento di Via __________, opera per la quale era stato a suo tempo espropriato totalmente il mapp. __________.\nIn sede di risposta il comune di __________ si è opposto alla domanda eccependone in particolare la tardività ai sensi dei combinati art. 61 cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 Lespr.\nDopo vicissitudini procedurali che ai fini della presente pronunzia non occorre evocare nel dettaglio (cfr. tuttavia RDAT I-1992 N. 48), all'udienza di incombenti del 6 febbraio 1995 le parti hanno chiesto al giudice delle espropriazioni di pronunciarsi circa la tempestività della causa promossa dagli eredi __________.\nC. Con sentenza 27 aprile 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha dichiarato ricevibile in quanto tempestiva l'azione di retrocessione presentata dai figli dell'espropriata __________.\nPartendo dal presupposto che l'espropriazione era stata realizzata in vista dell'ampliamento futuro o completazione futura di un'opera, ossia la strada espresso cantonale, il primo giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett. b Lespr e non l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, norma a suo parere concepita unicamente per i casi in cui si è di fronte ad un'opera con progetti esecutivi e crediti approvati, ove l'esecuzione è impedita solamente dal procedimento espropriativo medesimo; così non è stato nell'evenienza concreta, dato che per l'esecuzione materiale di Via __________ si doveva comunque attendere il beneplacito del Gran Consiglio, segnatamente l'approvazione del credito complessivo inerente all'opera principale (strada espresso)."}