Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato. La tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr). Per questi motivi, visti gli art. 26 Cost.; 3, 5, 35, 36, 65 LPT; 7, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario