in RDAT II-1996 N. 46). In terzo luogo perché a ben guardare la limitazione vera e propria ha avuto una durata tutto sommato contenuta ed a partire perlomeno dal 1988 nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di sollecitare il rilascio di un permesso di costruzione al fine di intensificare lo sfruttamento edilizio della proprietà. Nel caso in cui la domanda fosse risultata in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, il municipio avrebbe potuto tutt'al più sospendere la sua decisione per un massimo di due anni, trascorsi i quali era tenuto a pronunciarsi secondo il diritto in vigore (cfr. art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT e il previgente art. 50 LE