Posto che a tutt'oggi il mapp. __________ è certamente edificabile e fruisce di un assetto pianificatorio e di parametri edificatori definiti in modo chiaro e stabile, resta da esaminare se - come sostengono i ricorrenti - nel 1992 il fondo è stato effettivamente oggetto di una restrizione della proprietà equivalente ad espropriazione. 3.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv.