{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-6_2000-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17109&nX40_KEY=4711461&nTrefferzeile=100&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8ec3c578ebe2d5963783fa701defc76"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["50.1998.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:40:41", "Checksum": "8bb97c52c6e36bb4728368f7e2c55ad7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl PR di __________ del 1978 ha incluso il mapp. __________ in zona NV, concedendogli le possibilità edificatorie previste dal più volte evocato art. 19 NAPR. Grazie a questa collocazione, gli edifici posti nella parte settentrionale della proprietà potevano essere riattatati o ricostruiti, mentre nella porzione meridionale restante potevano essere erette nuove costruzioni secondo le direttive del PP. Sta di fatto che l'elaborazione tardiva del PP, da un lato, e la sua mancata approvazione relativamente alla part. __________, dall'altro, hanno reso inedificabile per alcuni anni il settore del fondo che si prestava alla costruzione, segnatamente la superficie di 650 mq del sub. e. La fattispecie non integra comunque gli estremi di un'espropriazione materiale per diverse ragioni. Innanzi tutto perché il PR ha lasciato intatta la possibilità di usare in modo economicamente ragionevole la parte settentrionale del mappale e nel complesso non ne ha compromesso l'uso in misura tale da privare il proprietario di una della facoltà discendenti dal suo diritto di proprietà; lo ha tutt'al più limitato nell'esercizio di detto diritto, ma non con una incidenza notevole ed insopportabile idonea a far insorgere un'espropriazione materiale. Secondariamente perché il piano del '78 non ha mortificato alcuna concreta prospettiva di edificazione dei suoi proprietari; né quella della comunione ereditaria __________, intestataria del fondo dal 1961 al 1983, né quella di __________ ed __________, che hanno acquistato il particellare nell'agosto del 1983 e non hanno mai presentato una formale domanda di costruzione per insediarvi un nuovo manufatto (cfr., in tema di manifestazione della volontà di dare al fondo una diversa, miglior utilizzazione, STF 1.3.1996 in re Comune di __________, pubbl. in RDAT II-1996 N. 46). In terzo luogo perché a ben guardare la limitazione vera e propria ha avuto una durata tutto sommato contenuta ed a partire perlomeno dal 1988 nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di sollecitare il rilascio di un permesso di costruzione al fine di intensificare lo sfruttamento edilizio della proprietà. Nel caso in cui la domanda fosse risultata in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, il municipio avrebbe potuto tutt'al più sospendere la sua decisione per un massimo di due anni, trascorsi i quali era tenuto a pronunciarsi secondo il diritto in vigore (cfr. art. 65 cpv. 1 e 4 LALPT e il previgente art. 50 LE 1973).\nQuanto al sacrificio particolare che i coniugi __________ sostengono di aver sopportato, basterà ricordare che la giurisprudenza ne fa dipendere l'esistenza dalle elevata possibilità di attuazione dell'aspettativa edilizia in un prossimo futuro (DTF 119 Ib 147 consid. 6; 112 Ib 492 consid. 8). Negata la sussistenza di questo presupposto in virtù delle considerazioni illustrate in precedenza, dev'essere di riflesso escluso il riconoscimento di un'indennità di espropriazione materiale fondata sulla teoria del Sonderopfer.\n4. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.\nLa tassa di giudizio e le spese seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26 Cost.; 3, 5, 35, 36, 65 LPT; 7, 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 43 e 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti in solido.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}