{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-6_2000-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17109&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8ec3c578ebe2d5963783fa701defc76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:59", "Checksum": "7d933d6facf82f22fdf91cb13cf01484", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. In prima istanza gli insorgenti hanno esplicitamente fondato le proprie pretese sulla base di una presunta espropriazione materiale temporanea. Il riconoscimento di un indennizzo per tale titolo presuppone che il fondo sia stato colpito da un'espropriazione materiale in seguito decaduta. In simile evenienza, la rara dottrina e giurisprudenza che si è espressa sull'argomento concorda nel ritenere che così come previsto dalla legge in caso di rinuncia all'espropriazione formale (cfr. art. 7 cpv. 3 e 5 Lespr), l'espropriato ha diritto al risarcimento del danno subito, segnatamente al rimborso delle spese di patrocinio sopportate nel corso della procedura espropriativa. I proprietari che recuperano la componente edilizia dei loro fondi e beneficiano nel contempo dell'aumento del valore venale dei terreni sul mercato immobiliare possono aspirare al riconoscimento di un indennizzo di maggior ampiezza solo se provano che senza la restrizione avrebbero potuto trarre dal fondo un profitto superiore, in particolare edificandolo o vendendolo. La semplice possibilità di edificare o alienare il terreno non è però sufficiente. Soltanto la comprovata vanificazione di un progetto concreto può entrare in linea di conto (Catenazzi, Rinuncia ad un vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato in Il Ticino e il diritto, p. 222 e rinvii; Scolari, Commentario, N. 104 ad art. 6 LALPT; DTF 120 Ib 465 consid. 5e; 109 Ib 20 consid. 4, 268 consid. 2; RDAT I-1991 N. 53).\n3. Posto che a tutt'oggi il mapp. __________ è certamente edificabile e fruisce di un assetto pianificatorio e di parametri edificatori definiti in modo chiaro e stabile, resta da esaminare se - come sostengono i ricorrenti - nel 1992 il fondo è stato effettivamente oggetto di una restrizione della proprietà equivalente ad espropriazione.\n3.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).\nLa legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza B. (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del \"Sonderopfer\"). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (vedi da ultimo DTF 125 II 431 consid. 3a e giurisprudenza ivi richiamata).\nL'avverarsi di un'espropriazione materiale è comunque da negare quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63). D'altra parte, il Tribunale federale ha già avuto modo di accertare che l'obbligo di conservare l'aspetto esteriore di uno stabile non costituisce una grave restrizione del diritto di proprietà e non comporta quindi espropriazione materiale se il proprietario può continuare a fare dell'edificio un uso conforme alla sua destinazione e economicamente razionale (DTF 117 Ib 262 e rinvii).\n3.2. Di norma, il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà (DTF 121 II 417 consid. 3d). Seguendo il ragionamento svolto dagli insorgenti e l'impostazione che essi stessi hanno dato alla causa, in casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve essere apprezzata innanzi tutto secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel febbraio del 1992, allorquando il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del centro tradizionale di __________ (PPCT) ad eccezione della zona di ristrutturazione Ri2 concernente i contigui mapp. __________ e __________.\nNel 1978 la part. __________, al pari di tutte le proprietà collocate in zona NV, era edificabile nel rispetto dei criteri indicati all'art. 19 NAPR. Sul fondo erano dunque ammessi i riattamenti delle costruzioni esistenti, le ricostruzioni e le nuove costruzioni a condizione che ossequiassero le volumetrie, le altezze, le caratteristiche edilizie, i valori ambientali e gli spazi liberi esistenti. Le nuove costruzioni potevano però sorgere unicamente secondo le direttive indicate dal futuro PP (cfr. art. 19 NAPR 1978)."}