{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-6_2000-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17109&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8ec3c578ebe2d5963783fa701defc76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:59", "Checksum": "7d933d6facf82f22fdf91cb13cf01484", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn sede di risposta il municipio di __________ si è opposto alla domanda sottolineando in specie come limitazioni temporanee del diritto di costruire non sono costitutive di espropriazione materiale e non danno luogo a risarcimento.\nAll'udienza di conciliazione del 2 febbraio 1996 il comune si è impegnato ad allestire una nuova variante entro il 15 marzo seguente, fermo restando che in caso di mancata adozione della medesima la parte attrice avrebbe avuto modo di meglio sostanziare le proprie rivendicazioni.\nCon scritto 31 gennaio 1997 i proprietari della part. __________ hanno dunque ribadito la loro pretesa risarcitoria, specificando che la stessa era vantata per titolo di espropriazione materiale temporanea. Il convenuto, di rimando, ha negato categoricamente la sussistenza di un qualsivoglia evento espropriativo indennizzabile.\nIl 31 marzo 1998 i privati hanno chiesto al Tribunale di espropriazione di riattivare la procedura, che era stata sospesa d'ufficio il 2 settembre 1997 in attesa dell'approvazione della cosiddetta seconda variante (in realtà, il Consiglio di Stato si era pronunciato sul progetto pianificatorio già il 27 agosto 1997, respingendolo).\nIn occasione di un dibattimento conclusivo tenutosi il 28 aprile 1998 le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.\nE. Esaurite tutte le formalità processuali, con sentenza 19 maggio 1998 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza dei coniugi __________ ritenendo che la loro proprietà non fosse stato colpita da espropriazione materiale.\nAmmessa la tempestività della domanda d'indennizzo ed evocata la definizione tradizionale di espropriazione materiale scaturita dalla giurisprudenza del Tribunale federale, il primo giudice ha osservato innanzi tutto che in assenza di una variante del PPCT approvata l'assetto pianificatorio del mapp. __________ doveva essere valutato alla luce del PR 1978 e delle relative NAPR, le quali non prevedono particolari vincoli per l'edificabilità del fondo. In pratica, il diritto di proprietà degli istanti non sarebbe mai stato leso al punto da giustificare un'indennità, atteso che il terreno non ha mai perso la propria componente edilizia. D'altro canto, i disagi provocati dai ritardi accumulati dall'ente pubblico nel definire l'assetto pianificatorio della proprietà sono stati di natura temporanea e non hanno vanificato concrete aspettative edilizie, tant'è vero che il terreno non è mai stato oggetto di una formale domanda di costruzione.\nF. Avverso questa pronunzia __________ e __________ sono insorti mediante ricorso 19 giugno 1998 innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste avanzate in prima istanza.\nEvocati i fatti e le tappe salienti del tormentato iter che ha contraddistinto la pianificazione della loro proprietà, i ricorrenti hanno rivendicato anche in questa sede un indennizzo annuo di fr. 26'000.- per titolo di espropriazione materiale, evidenziando il divieto di costruire temporaneo che li ha colpiti, il lungo tempo trascorso in attesa che venissero definiti i parametri edificatori del mapp. __________, il sacrificio particolare loro imposto durante questo periodo e gli errori, così come i ritardi, che hanno contraddistinto l'attività pianificatoria del comune di __________.\nG. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento del gravame senza formulare particolari osservazioni.\nAd identica conclusione è pervenuto il comune di __________, limitandosi a ribadire il contenuto degli allegati inoltrati all'istanza inferiore.\nH. Il Tribunale ha accertato d'ufficio gli accadimenti che hanno interessato il mapp. __________ dopo l'inoltro dell'impugnativa. A richiesta del giudice delegato il comune di __________ ha prodotto la documentazione relativa all'approvazione della variante al PPCT con la quale è stato definitivamente stabilito l'assetto pianificatorio della proprietà __________.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr.\nIl gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio in fase istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm)."}