{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-10-16", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-6_2000-10-16.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17109&nX40_KEY=4933326&nTrefferzeile=4&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c8ec3c578ebe2d5963783fa701defc76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:59", "Checksum": "7d933d6facf82f22fdf91cb13cf01484", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.10.2000 50.1998.6\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 19 giugno 1998 di\n|\n|\n__________ e __________ patrocinati dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 19 maggio 1998 (no. 429/18) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale inoltrata l'8 settembre 1995 da __________ ed __________ relativamente al mappale no. __________ RFD di __________;\n|\nviste le risposte:\n- 1° luglio 1998 del Tribunale di espropriazione;\n- 8 luglio 1998 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ e __________ sono proprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. __________ RFD di __________, di complessivi mq 1'069, così censito a RF:\nA) casa d'abitazione mq 98\nB) casa mq 88\nC) casetta mq 28\nD) pollaio mq 6\ne) prato vignato mq 650\nf) corte mq 8\ng) corte mq 191\nIl fondo è situato nel nucleo di __________, tra __________ (N e S) e via __________ (O). Le costruzioni esistenti sono concentrate nella parte settentrionale della proprietà.\nB. a) Il PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 prevedeva che la pianificazione del centro tradizionale di __________ (NV) nel quale era stata collocata la part. __________ venisse definita mediante l'allestimento di un piano particolareggiato. Le NAPR approvate all'epoca (art. 19) specificavano che nella zona NV erano ammessi i riattamenti delle costruzioni esistenti, le ricostruzioni e le nuove costruzioni a condizione che rispettassero le volumetrie, le altezze, le caratteristiche edilizie, i valori ambientali e gli spazi liberi esistenti. La stessa norma puntualizzava inoltre che le nuove costruzioni potevano sorgere unicamente secondo le direttive indicate dal PP.\nb) Il 26 febbraio 1992 il Consiglio di Stato ha approvato il piano particolareggiato del centro tradizionale di __________ (PPCT), ad eccezione della zona di ristrutturazione Ri2 concernente i contigui mapp. __________ e __________ . Per questo specifico comparto territoriale il Governo ha invitato il comune ad adottare entro il 31 dicembre 1992 una variante contenente una nuova proposta di azzonamento.\nc) Con messaggio no. 83 del 6 maggio 1994 il municipio ha quindi proposto al consiglio comunale l'adozione di una modifica al PPCT con la quale si abbandonava in sostanza il concetto della zona di ristrutturazione a beneficio della possibilità di inserire nuove costruzioni, seppur condizionate da linee di allineamento e arretramento, all'interno di una zona di risanamento conservativo. La commissione piano regolatore ha tuttavia osteggiato le soluzioni suggerite per le part. __________, __________ e __________, cosicché l'8 maggio 1995 il legislativo ha accolto il progetto limitatamente alle modifiche del piano esemplificativo, del piano viario, dei contenuti e delle NAPR concernenti i mapp. __________, __________ e __________.\n__________ ed __________ hanno impugnato tale risoluzione innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensione della procedura di approvazione in attesa dell'adozione di una variante che includesse anche il loro fondo nel PPCT. Statuendo sul gravame il 13 marzo 1996 il Governo ha impartito al comune un termine di 9 mesi per presentare il disegno pianificatorio sollecitato dai ricorrenti.\nd) In occasione della seduta tenutasi il 22 aprile 1996 il consiglio comunale di __________ ha dunque adottato una variante (la seconda) riferita alle part. __________ e __________. Con decisione 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato si è tuttavia rifiutato di approvare il progetto siccome ritenuto carente dal profilo dei parametri urbanistici propri di un PP. Nel contempo, ha assegnato al comune un termine improrogabile di sei mesi per completare le normative e gli strumenti pianificatori della variante in modo da renderli consoni con gli obiettivi e i parametri del PP.\ne) Il municipio ha così provveduto ad allestire un nuovo progetto pianificatorio inerente i mapp. __________ e __________. Questa terza variante, elaborata sulla base dei concetti che avevano ispirato quella del 1994, è stata adottata dal consiglio comunale il 28 settembre 1998 ed approvata dal Consiglio di Stato il 24 febbraio 1999. Per il mapp. __________ contempla il mantenimento/restauro secondo criteri di risanamento conservativo degli edifici esistenti, con la possibilità di erigere nuove costruzioni nella parte meridionale del fondo, entro le linee di arretramento e allineamento riportate sul piano esemplificativo.\nC. Il 10 dicembre 1990 il municipio di __________ ha respinto una domanda di costruzione dei proprietari del mapp. __________ relativa alla formazione di un posteggio provvisorio sul fondo.\nNella primavera del 1993 i coniugi __________ hanno incaricato l'arch. __________ di studiare la possibilità di insediare nella porzione meridionale del terreno uno stabile di quattro piani destinato ad accogliere un centro di fisioterapia, uffici ed appartamenti. Il relativo progetto di massima allestito in scala 1:200 non è tuttavia mai stato oggetto di un ulteriore sviluppo ai fini dell'ottenimento di una licenza edilizia.\nD. Preso atto della mancata adozione della prima variante concernente la loro proprietà, con istanza 8 settembre 1995 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, postulando un indennizzo di espropriazione materiale di fr. 26'000.- annui a far tempo dal 31 dicembre 1992 e sino ad avvenuta approvazione della pianificazione riguardante il mapp. __________."}