In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm il Tribunale annulla pertanto la sentenza impugnata e retrocede gli atti all'istanza inferiore affinché verifichi se si sia concretizzata un'espropriazione materiale a pregiudizio della superficie in discussione prescindendo dalla menzionata circostanza, su cui questa aveva invece concentrato il proprio giudizio, tenendo altresì presente che la data determinante a questo scopo, cui dovranno essere ricondotti i necessari accertamenti, è il 9 settembre 1975, ovvero la data di approvazione del PR, e non già, come sembra di poter capire dal considerando 6.2. del giudicato annullato, la data di acquisto della superficie in rassegna da parte dell'attrice.