Né, infine, può essere condiviso - a maggior ragione - l'ulteriore tentativo del Tribunale di prima istanza di giustificare la sua conclusione ispirandosi al requisito dell'imprevedibilità del danno cui è subordinato il riconoscimento di un indennizzo per espropriazione (formale) dei diritti di difesa del vicino verso immissioni eccessive provenienti da un'opera di interesse pubblico. 6. Il Tribunale d'espropriazione non poteva quindi negare all'attrice e qui ricorrente il diritto di ricevere un indennizzo per espropriazione materiale adducendo che essa aveva acquistato il fondo sapendolo gravato dal vincolo AP-EP e, pertanto, inedificabile.