Si deve per contro ritenere il contrario, ovvero che rifiutando al nuovo proprietario il diritto ad ottenere l'indennizzo per espropriazione materiale che egli ha acquisito nei confronti dell'ente pubblico comperando il terreno, questo patisce un reale danno: non come quello, tanto generico quanto assoluto, che ha condotto l'istanza inferiore a negare il diritto alla riparazione. Solo in questo modo si attua conseguentemente il principio della trasmissibilità della legittimazione attiva ad inoltrare la domanda di indennizzo per espropriazione materiale.