3 che precede) non si può certo, logicamente e coerentemente, ritenere che l'operazione di acquisto di un fondo gravato da un restrizione di PR, che sta alla base del conferimento di simile titolarità, sia nel contempo costituiva dell'ipotesi di danno che l'acquirente provoca a sé stesso al punto da dovergli rifiutare l'indennizzo. Si deve per contro ritenere il contrario, ovvero che rifiutando al nuovo proprietario il diritto ad ottenere l'indennizzo per espropriazione materiale che egli ha acquisito nei confronti dell'ente pubblico comperando il terreno, questo patisce un reale danno: