altrimenti la posizione del debitore (cfr. art. 44 cpv. 1 CO). Ora, tuttavia, se - com'è stato spiegato - la titolarità della pretesa di indennizzo per espropriazione materiale è legata alla proprietà del fondo (cfr. consid. 3 che precede) non si può certo, logicamente e coerentemente, ritenere che l'operazione di acquisto di un fondo gravato da un restrizione di PR, che sta alla base del conferimento di simile titolarità, sia nel contempo costituiva dell'ipotesi di danno che l'acquirente provoca a sé stesso al punto da dovergli rifiutare l'indennizzo.