7 del giudizio impugnato), un'eventuale espropriazione materiale può aver colpito, a questo punto, solo chi era proprietario del fondo alla data di entrata in vigore della restrizione, ossia del PR 1975, ma nemmeno costui potrebbe rivendicare il risarcimento perché, non essendo più proprietario dell'area vincolata, non è legittimato a formulare la pretesa. Ora, applicando il ragionamento svolto dall'istanza inferiore verrebbe meno qualsiasi possibilità di ottenere un indennizzo per espropriazione materiale, nel caso in cui un fondo colpito da una restrizione venisse compravenduto prima dell'inoltro della richiesta di indennità per tale titolo, risparmiando all'ente pubblico l'obbligo di