Secondo l'istanza inferiore (cfr. consid. 7 del giudizio impugnato), un'eventuale espropriazione materiale può aver colpito, a questo punto, solo chi era proprietario del fondo alla data di entrata in vigore della restrizione, ossia del PR 1975, ma nemmeno costui potrebbe rivendicare il risarcimento perché, non essendo più proprietario dell'area vincolata, non è legittimato a formulare la pretesa.