Il Tribunale non condivide tuttavia questa opinione. Il Tribunale d'espropriazione argomenta difatti, da un lato, che la ricorrente ha acquistato la legittimazione attiva a postulare l'indennizzo per espropriazione materiale grazie alla compera (nel 1985) della superficie vincolata dal PR 1975 (cfr. consid. 3 che precede), ma nel contempo nega, dall'altro, alla ricorrente il diritto di ottenere tale risarcimento perché il terreno era già gravato dalla restrizione al momento dell'acquisto. Secondo l'istanza inferiore (cfr. consid.