nel concreto caso di 23 anni], depongono ulteriormente a favore della soluzione suddetta, così come l'imprescindibile necessità di coinvolgere il proprietario attuale del fondo laddove l'ente pubblico intenda completare la procedura di espropriazione materiale con quella di espropriazione formale. Per contro, mediante accordo con l'acquirente del fondo l'alienante può riservarsi il diritto di mantenere e far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti dell'ente pubblico (cfr. nello stesso senso Riva, Kommentar RPG, art. 5 n. 196 con rinvii, tra l'altro, alla DTF inedita 16 marzo 1983 in re città di Winterthur;