I termini di perenzione delle pretese, di ampio respiro nel nostro Cantone [di 10 anni per i vincoli sanciti dopo il 6 maggio 1988 (art. 39 cpv. 1 Lespr) e di durata superiore per quelli precedenti (art. 75 cpv. 2 Lespr): nel concreto caso di 23 anni], depongono ulteriormente a favore della soluzione suddetta, così come l'imprescindibile necessità di coinvolgere il proprietario attuale del fondo laddove l'ente pubblico intenda completare la procedura di espropriazione materiale con quella di espropriazione formale.