La situazione pianificatoria del fondo non può, d'altra parte, essere ignorata al momento di una compravendita, dal momento che riveste un ruolo importante per la formazione del prezzo di cessione. All'alienante non possono pertanto sfuggire, al più tardi a questo momento, le eventuali conseguenze di una restrizione pianificatoria gravante la proprietà che si appresta a vendere: se, pertanto, egli vuole mantenere delle prerogative sulla stessa, si può pretendere che le riservi nel contratto di vendita. I termini di perenzione delle pretese, di ampio respiro nel nostro Cantone [di 10 anni per i vincoli sanciti dopo il 6 maggio 1988 (art. 39 cpv.