In assenza di pertinente regolamentazione, com'è il caso nel nostro Cantone (è riservato il caso, che qui però non interessa e che potrebbe anche condurre ad un risultato differente, di successione in un procedimento già iniziato; cfr. art. 24 PAmm e relativo rinvio agli art. 102-110 CPC), tale prerogativa deve essere senz'altro riconosciuta al proprietario attuale del fondo colpito dalla restrizione costitutiva dell'espropriazione materiale. Se, quindi, al momento del trasferimento della proprietà di quest'ultimo l'indennità per espropriazione materiale non è ancora stata chiesta, si deve ritenere che la relativa pretesa passa al nuovo proprietario, anche in assenza di esplicita cessione.