{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-5_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17108&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54d4b12551b2a3c380d4c76f848f86af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:07:39", "Checksum": "68310bd9b700d09f83972c06474b683f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSolo in questo modo si attua conseguentemente il principio della trasmissibilità della legittimazione attiva ad inoltrare la domanda di indennizzo per espropriazione materiale. Inoltre, la soluzione contraria pregiudicherebbe la possibilità per gli interessati di sfruttare appieno i termini di perenzione delle pretese, che stanno alla base del riconoscimento della trasmissibilità delle pretese. Per questi motivi il Tribunale non può sottoscrivere l'opinione espressa dal __________ su questo punto, su cui poggia la motivazione dell'istanza inferiore. Non sembra, del resto, che nelle sentenze del Tribunale federale citate dal menzionato autore a questo riguardo (Hauptfragen, pag. 344, nota 4 a piè di pagina), l'indennizzo per espropriazione materiale sia stato negato perché il proprietario che postulava il risarcimento aveva acquistato il fondo quando questo era già gravato dalla restrizione, bensì perché non ne sussistevano i requisiti: il passaggio di proprietà non ha dunque svolto alcun ruolo in merito. Né, infine, può essere condiviso - a maggior ragione - l'ulteriore tentativo del Tribunale di prima istanza di giustificare la sua conclusione ispirandosi al requisito dell'imprevedibilità del danno cui è subordinato il riconoscimento di un indennizzo per espropriazione (formale) dei diritti di difesa del vicino verso immissioni eccessive provenienti da un'opera di interesse pubblico.\n6. Il Tribunale d'espropriazione non poteva quindi negare all'attrice e qui ricorrente il diritto di ricevere un indennizzo per espropriazione materiale adducendo che essa aveva acquistato il fondo sapendolo gravato dal vincolo AP-EP e, pertanto, inedificabile. Com'è stato spiegato, la conoscenza dell'esistenza del vincolo non pregiudica il diritto dell'acquirente di avanzare la pretesa per tale titolo. In applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm il Tribunale annulla pertanto la sentenza impugnata e retrocede gli atti all'istanza inferiore affinché verifichi se si sia concretizzata un'espropriazione materiale a pregiudizio della superficie in discussione prescindendo dalla menzionata circostanza, su cui questa aveva invece concentrato il proprio giudizio, tenendo altresì presente che la data determinante a questo scopo, cui dovranno essere ricondotti i necessari accertamenti, è il 9 settembre 1975, ovvero la data di approvazione del PR, e non già, come sembra di poter capire dal considerando 6.2. del giudicato annullato, la data di acquisto della superficie in rassegna da parte dell'attrice. Il ricorso deve pertanto essere accolto già sulla scorta della motivazione che precede; non è pertanto necessario verificare, a tal fine, il fondamento delle censure ricorsuali: da un lato l'asserita incolpevole ignoranza dell'esistenza della restrizione, favorita dall'omissione del municipio di menzionare l'esistenza del PR a registro fondiario, come prescriveva l'art. 28 dell'or abrogata LE 1973, dall'altro l'impossibilità di inoltrare le pretese per espropriazione materiale prima della ripresentazione del PR sancita all'art. 26 cpv. 2 di quest'ultima legge. L'accoglimento del ricorso è tuttavia parziale. Il Tribunale non può dichiarare, come postulato dalla ricorrente, che l'imposizione del vincolo AP-EP sulla superficie in esame è costitutiva di un'espropriazione materiale, dal momento che il tema non è ancora stato affrontato dall'istanza inferiore, se non per escluderne l'esistenza per un unico motivo, rivelatosi non pertinente.\n7. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del comune di __________ (art. 28 PAmm), il quale è altresì condannato a rifondere alla ricorrente delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 5 LPT, 1, 39, 50 Lespr, 3, 18, 28, 31, 43, 65 PAmm\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§. Di conseguenza la sentenza 16 marzo 1998 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullata.\n§§. Gli atti sono retrocessi al Tribunale d'espropriazione per nuovo giudizio come al consid. 6.\n2. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.--, sono posti a carico del comune di __________, il quale è altresì condannato a rifondere alla ricorrente identico importo per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.\n|\n4 . Intimazione a: |\n__________ |\n|\n|\n|\n|\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}