{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-5_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17108&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54d4b12551b2a3c380d4c76f848f86af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:07:39", "Checksum": "68310bd9b700d09f83972c06474b683f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. L'eccezione di perenzione delle pretese sollevata dal comune deve, in secondo luogo, esser respinta. In effetti, la pretesa di risarcimento in esame è stata inoltrata prima della scadenza del termine di perenzione decennale, cui sono state assoggettate anche le pretese per espropriazione materiale discendenti da vincoli istituiti, come in concreto, prima dell'entrata in vigore, il 6 maggio 1988, della modifica dell'art. 39 cpv. 1 Lespr (cfr. art. 75 cpv. 2 Lespr; RDAT II-1994 n. 64). La richiesta di indennizzo è difatti stata formulata al municipio di __________, per la prima volta, l'8 ottobre 1993. Anche su questo punto il giudizio impugnato deve essere protetto.\n5. Il giudice di prima istanza ha tuttavia escluso il diritto dell'attrice di ricevere un indennizzo per espropriazione materiale, dal momento che aveva acquistato il fondo sapendo che questo era gravato dal vincolo AP-EP e, pertanto, inedificabile. Esso ha fatto riferimento a quanto sostenuto dal __________ (Hauptfragen, pag. 344, lett. B e nota 4 a piè di pagina). Il Tribunale non condivide tuttavia questa opinione. Il Tribunale d'espropriazione argomenta difatti, da un lato, che la ricorrente ha acquistato la legittimazione attiva a postulare l'indennizzo per espropriazione materiale grazie alla compera (nel 1985) della superficie vincolata dal PR 1975 (cfr. consid. 3 che precede), ma nel contempo nega, dall'altro, alla ricorrente il diritto di ottenere tale risarcimento perché il terreno era già gravato dalla restrizione al momento dell'acquisto. Secondo l'istanza inferiore (cfr. consid. 7 del giudizio impugnato), un'eventuale espropriazione materiale può aver colpito, a questo punto, solo chi era proprietario del fondo alla data di entrata in vigore della restrizione, ossia del PR 1975, ma nemmeno costui potrebbe rivendicare il risarcimento perché, non essendo più proprietario dell'area vincolata, non è legittimato a formulare la pretesa. Ora, applicando il ragionamento svolto dall'istanza inferiore verrebbe meno qualsiasi possibilità di ottenere un indennizzo per espropriazione materiale, nel caso in cui un fondo colpito da una restrizione venisse compravenduto prima dell'inoltro della richiesta di indennità per tale titolo, risparmiando all'ente pubblico l'obbligo di risarcire il danno provocato mediante l'imposizione del vincolo. In realtà, l'istanza inferiore dimentica che l'insorgere di un danno, che nel campo dell'espropriazione materiale si manifesta soprattutto - come potrebbe essere il caso nella fattispecie - sottoforma di deprezzamento del valore venale del terreno, prescinde dalla situazione (personale) del proprietario ma deve essere verificato con riferimento alla sola situazione del fondo (cfr. Riva, Kommentar RPG, ad art. 5 n. 187; dello stesso autore, Hauptfragen, pag. 253 in alto). L'avverarsi di un pregiudizio nel patrimonio del proprietario non è pertanto un requisito per il riconoscimento di un indennizzo per tale titolo. A tal punto che, come spiega il __________ (Hauptfragen, pag. 253, nota 5 a piè di pagina), non può pertanto essere invocata con successo l'inesistenza del danno nemmeno nell'ipotesi estrema, ossia nei confronti di un acquirente che, conoscendo la perdita di valore del fondo causata dall'imposizione del vincolo, lo ha pagato a basso prezzo. Il Tribunale d'espropriazione sembra piuttosto voler sanzionare il comportamento della ricorrente in attuazione del principio vigente in materia di riparazione del danno, secondo cui il risarcimento può esser ridotto o negato se delle circostanze di cui il danneggiato è responsabile hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione del debitore (cfr. art. 44 cpv. 1 CO). Ora, tuttavia, se - com'è stato spiegato - la titolarità della pretesa di indennizzo per espropriazione materiale è legata alla proprietà del fondo (cfr. consid. 3 che precede) non si può certo, logicamente e coerentemente, ritenere che l'operazione di acquisto di un fondo gravato da un restrizione di PR, che sta alla base del conferimento di simile titolarità, sia nel contempo costituiva dell'ipotesi di danno che l'acquirente provoca a sé stesso al punto da dovergli rifiutare l'indennizzo. Si deve per contro ritenere il contrario, ovvero che rifiutando al nuovo proprietario il diritto ad ottenere l'indennizzo per espropriazione materiale che egli ha acquisito nei confronti dell'ente pubblico comperando il terreno, questo patisce un reale danno: non come quello, tanto generico quanto assoluto, che ha condotto l'istanza inferiore a negare il diritto alla riparazione."}