{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-5_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17108&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54d4b12551b2a3c380d4c76f848f86af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:07:39", "Checksum": "68310bd9b700d09f83972c06474b683f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2. 2.1. Secondo la giurisprudenza vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa sono vietati o limitati in modo particolarmente grave, sicché il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; vi è altresì espropriazione materiale quando un solo proprietario o un numero limitato di proprietari sono toccati in modo meno grave ma tale che - fosse negato loro un indenniz-zo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso a favore della collettività, incompatibile con il principio di uguaglianza. In entrambe le ipotesi il miglior uso del fondo può essere preso in considerazione solo se se alla data determinante, ovvero a quella di entrata in vigore della restrizione (DTF 119 Ib 233 consid. 3a con rinvii), questo appare come molto probabile in un avvenire prossimo; quale miglior uso del fondo si considera di regola la possibilità di costruire. Per giudicare in proposito vanno presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende tale possibilità (DTF 125 II 433 consid. 3a con rinvii; 123 II 487 consid. 6a con rinvii; 121 II 423 consid. 4a con rinvio; RDAT II-1996 N. 46 consid. 2a).\n2.2. Nel nostro Cantone l'entrata in vigore di una restrizione della proprietà istituita per il tramite di un PR coincide con quella di approvazione di questo strumento da parte del Consiglio di Stato (art. 25 cpv. 1 dell'or abrogata LE 1973; attualmente art. 39 LALPT). Nel concreto caso il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________, che assegnava le superfici in esame alla zona AP-EP, in data 9 settembre 1975.\n3. Il Tribunale d'espropriazione ha, in primo luogo, ammesso la legittimazione attiva di __________ a far valere nei confronti del comune di __________ la controversa pretesa di indennizzo per espropriazione materiale, sebbene la ricorrente avesse comperato la superficie colpita dalla restrizione AP-EP oltre 10 anni dopo l'entrata in vigore del PR. Malgrado questa conclusione non sia più controversa in questa sede, essa va nondimeno verificata d'ufficio da parte del Tribunale, poiché concernente un elemento del diritto sostanziale e, pertanto, il merito delle vertenza. La titolarità della pretesa in discussione va inoltre verificata tenendo presente che la causa di risarcimento contro il comune è stata promossa, per la prima volta, dalla qui ricorrente, acquirente delle superfici già colpite dal vincolo AP-EP: non rappresenta pertanto un caso di successione nel procedimento iniziato da un precedente proprietario. Ciò premesso è necessario ricordare che la determinazione del titolare della pretesa di indennizzo per espropriazione materiale non è regolata a livello federale; questo compito è lasciato, in primo luogo, ai Cantoni. In assenza di pertinente regolamentazione, com'è il caso nel nostro Cantone (è riservato il caso, che qui però non interessa e che potrebbe anche condurre ad un risultato differente, di successione in un procedimento già iniziato; cfr. art. 24 PAmm e relativo rinvio agli art. 102-110 CPC), tale prerogativa deve essere senz'altro riconosciuta al proprietario attuale del fondo colpito dalla restrizione costitutiva dell'espropriazione materiale. Se, quindi, al momento del trasferimento della proprietà di quest'ultimo l'indennità per espropriazione materiale non è ancora stata chiesta, si deve ritenere che la relativa pretesa passa al nuovo proprietario, anche in assenza di esplicita cessione. Si può difatti presumere che, mediante la compravendita, il venditore ceda al compratore il complesso dei diritti degli obblighi connessi con il bene ceduto, perdendo in tal modo ogni relazione con esso. La situazione pianificatoria del fondo non può, d'altra parte, essere ignorata al momento di una compravendita, dal momento che riveste un ruolo importante per la formazione del prezzo di cessione. All'alienante non possono pertanto sfuggire, al più tardi a questo momento, le eventuali conseguenze di una restrizione pianificatoria gravante la proprietà che si appresta a vendere: se, pertanto, egli vuole mantenere delle prerogative sulla stessa, si può pretendere che le riservi nel contratto di vendita. I termini di perenzione delle pretese, di ampio respiro nel nostro Cantone [di 10 anni per i vincoli sanciti dopo il 6 maggio 1988 (art. 39 cpv. 1 Lespr) e di durata superiore per quelli precedenti (art. 75 cpv. 2 Lespr): nel concreto caso di 23 anni], depongono ulteriormente a favore della soluzione suddetta, così come l'imprescindibile necessità di coinvolgere il proprietario attuale del fondo laddove l'ente pubblico intenda completare la procedura di espropriazione materiale con quella di espropriazione formale. Per contro, mediante accordo con l'acquirente del fondo l'alienante può riservarsi il diritto di mantenere e far valere la pretesa di indennizzo per espropriazione materiale nei confronti dell'ente pubblico (cfr. nello stesso senso Riva, Kommentar RPG, art. 5 n. 196 con rinvii, tra l'altro, alla DTF inedita 16 marzo 1983 in re città di Winterthur; dello stesso autore, Hauptfragen der materiellen Enteignung, Berna 1990, in seguito Hauptfragen, pag. 253 con rinvii; inoltre la sentenza 26 marzo 1976 del Tribunale amministrativo zurighese pubbl. in ZR 75 Nr. 82, con rinvii alla dottrina ed alla prassi tedesche; lo stesso Tribunale ha successivamente lasciato aperto il quesito in una sentenza 8 novembre 1988, pubbl. in RB 1988 Nr. 91 = ZBGR 1993 93 segg., ove ha ammesso la legittimazione attiva del venditore sulla base di un corrispondente accordo con il compratore). Il giudizio impugnato merita pertanto tutela, su questo punto."}