{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-5_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17108&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "54d4b12551b2a3c380d4c76f848f86af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:07:39", "Checksum": "68310bd9b700d09f83972c06474b683f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 12.09.2000 50.1998.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 22 aprile 1998 di\n|\n|\n__________ patrocinata da: dr. iur. h. c. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza 16 marzo 1998 con cui il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha respinto la sua notifica di pretese per espropriazione materiale concernente il mapp. __________ di __________; |\nviste le risposte:\n- 05 maggio 1998 del Tribunale d'espropriazione sottocenerino;\n- 26 maggio 1998 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________. Il fondo è censito come segue:\nA) Abitazione mq 53\nB) Ripostiglio mq 25\nC) Pollaio mq 10\nd) prato mq 480\ne) corte mq 6\ntotale mq 574\nL'abitazione, il ripostiglio e la corte sono assegnati dal PR vigente, approvato dal Consiglio di Stato il 9 settembre 1975, alla zona del nucleo tradizionale (NV). Il prato ed il pollaio sono invece stati conglobati, insieme ad altri fondi, in una vasta superficie attribuita ad attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP). Più precisamente quell'area è stata riservata per la realizzazione di attrezzature per il tempo libero; in questo modo essa può, nel contempo, svolgere la funzione di fascia di protezione del nucleo.\nB. Sostenendo che l'imposizione del vincolo AP-EP fosse costitutiva di un'espropriazione materiale, con notifica 8 ottobre 1993 indirizzata direttamente al municipio di __________ , __________ ha preteso dal comune il versamento di fr. 145'000.--. In data 16 marzo 1994 il municipio di __________ ha trasmesso la notifica, contestata, al Tribunale d'espropriazione del Sottoceneri. Il 25 marzo 1994 il presidente di quest'ultima autorità ha assegnato a __________ un termine di 60 giorni per presentare l'allegato introduttivo. Con decreto 16 giugno 1994 lo stesso magistrato ha tuttavia sospeso il procedimento, poiché __________ aveva frattanto chiesto al Consiglio di Stato di accertare l'inesistenza del vincolo AP-EP dinanzi al Consiglio di Stato. Con risoluzione 21 marzo 1995 il Governo ha accertato che tale restrizione continuava a sussistere a carico del mapp. __________ di __________. Adito da __________, con sentenza 6 febbraio 1996, cresciuta in giudicato (pubbl. in RDAT II-1996 n. 23), il Tribunale della pianificazione del territorio ha tutelato la menzionata risoluzione governativa.\nC. a) Riattivato il procedimento dinanzi al Tribunale d'espropriazione del Sottoceneri, con allegato introduttivo 1. marzo 1996 __________ ha indi domandato a questa autorità di condannare il comune di __________ a versarle un indennizzo di fr. 270.--/mq, per complessivi fr. 132'570.--, oltre interessi dall'8 ottobre 1993; in via subordinata, di fr. 90.--/mq, per complessivi fr. 44'190.--, oltre interessi dal 9 settembre 1975. Essa ha ribadito che il vincolo AP-EP istituito a carico del prato e del pollaio del mapp. __________ fosse costitutivo di un'espropriazione materiale a carico di quella porzione della particella.\nb) Con risposta 28 giugno 1996 il municipio di __________ ha postulato la reiezione integrale delle pretese. Intanto perché perente. A giudizio del convenuto, non vi poteva poi essere spazio per un indennizzo siccome l'attrice aveva acquistato le superfici interessate mediante istromento 27 novembre 1985, iscritto a registro fondiario l'indomani, quindi solo successivamente all'entrata in vigore del vincolo di PR alla base dell'asserita espropriazione materiale, che essa doveva pertanto conoscere. Il municipio ha anche eccepito che il vincolo concernesse solo una parte del fondo e che, all'entrata in vigore del PR, ossia al 9 settembre 1975, la superficie interessata non fosse servita da un accesso sufficiente né fosse ricompresa nel perimetro del PGC: circostanza attestata dal prezzo di fr. 10'000.--, ovvero di circa\nfr. 20.--/mq, pagato per il suo acquisto.\nc) Con replica e duplica le parti hanno confermato le rispettive posizioni.\nd) Esperita l'istruttoria, con sentenza 16 marzo 1998 il Tribunale d'espropriazione ha respinto l'istanza. Dopo aver ammesso la legittimazione attiva di __________ ad inoltrare la pretesa di risarcimento ed averne escluso la perenzione, il Tribunale di prime cure ha tutelato la tesi difensiva propugnata dal comune, secondo cui all'attrice doveva essere negato il diritto ad un indennizzo avendo acquistato il fondo sapendo che questo era già gravato dal vincolo AP-EP.\nD. Con ricorso 22 aprile 1998 __________ è insorta dinanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato di accertare l'esistenza di un'espropriazione materiale a pregiudizio del mapp. __________ e di retrocedere gli atti all'istanza inferiore per la determinazione della relativa indennità. La ricorrente contesta di aver conosciuto la restrizione gravante la superficie interessata al momento del suo acquisto. Tanto più che il municipio non aveva fatto menzionare l'esistenza del PR a registro fondiario, come prescriveva l'art. 28 dell'or abrogata LE 1973. La ricorrente si è inoltre appellata all'art. 26 cpv. 2 di quest'ultima legge, che rimandava la possibilità per il proprietario di chiedere l'indennizzo espropriativo al momento della ripresentazione del PR, una volta scaduto il termine di attuazione (di 10 anni, prorogabile di altri 5), previsto all'art. 23 della stessa.\nIl Tribunale d'espropriazione ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.\nin diritto\n1. La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione della ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).\n"}