che, per l'art. 73 cpv. 1 Lespr, applicabile ai procedimenti di espropriazione formale, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'espropriante; che, in un procedimento di espropriazione materiale, questo principio vale solo quando la sussistenza di quest'ultima é pacifica ed incontestata ed il proprietario ha, di conseguenza, diritto ad ottenere la stima dell'indennizzo a spese dell'ente espropriante (RDAT 1983 N. 82; 1987 N. 72; Rep. 1985, pag. 380 seg.