quanto al cancello, ne ha disposto il ripristino come domandato dalla proprietaria; che avverso quest'ultima specifica pronunzia lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale il rinvio degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio in forma espropriativa e in via subordinata la conferma dell'indennità di fr. 500.- offerta per la soppressione del cancello; che a mente del ricorrente, pronunciando il ripristino del cancello il Tribunale di espropriazione avrebbe emanato un giudizio di natura espropriativa impugnabile innanzi al Tribunale cantonale amministrativo;