{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-3_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17106&nX40_KEY=4711498&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65d6fe7c67a892668ff422df74bc47be"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1998.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:15:58", "Checksum": "9e667a03243f7e2285b5f2a01eae6604", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nche nel merito il ricorrente sollecita prioritariamente l'annullamento del dispositivo impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di espropriazione;\nche la domanda va accolta, poiché il principio dell'unitarietà dell'indennizzo espropriativo impone che quanto dovuto alla proprietaria del mapp. __________ a risarcimento del danno causato dall'esproprio venga fissato globalmente in una sola decisione;\nche pronunciandosi sulle indennità spettanti all'espropriata, il primo giudice potrà senz'altro riproporre la condanna dello Stato al ripristino del vecchio cancello; lo spostamento della struttura esistente in corrispondenza del nuovo accesso consentirà infatti di riparare alla perfezione il pregiudizio cagionato all'espropriata con costi inferiori al versamento di un indennizzo pecuniario ex art. 10 cpv. 1 e 11 lett. a Lespr;\nche sulla scorta di quanto precede il ricorso va pertanto accolto;\nche date le circostanze questo Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia;\nvisti gli art. 11 ss., 18 ss. Lstr; 9, 10, 11, 50, 70 Lespr; 3, 18, 28, 60 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è accolto.\n§. Di conseguenza:\n1.1. il dispositivo 1.2. della decisione 24 marzo 1998 (no. 2/97-24) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato;\n1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina per il giudizio sulle indennità espropriative complessivamente dovute all'espropriata.\n2. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia.\nNon si assegnano ripetibili.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}