{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-11-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-3_1998-11-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17106&nX40_KEY=4933364&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "65d6fe7c67a892668ff422df74bc47be"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:37:07", "Checksum": "1dc987297fd70b9768dce548acce94be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.11.1998 50.1998.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 16 aprile 1998 dello\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 24 marzo 1998 (no. 2/97-24) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla richiesta di modifica dei piani presentata da __________ nell'ambito del procedimento di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promosso dallo Stato del Canton Ticino a dipendenza della costruzione della nuova strada cantonale di circonvallazione del comune di __________; |\nviste le risposte:\n- 5 maggio 1998 del Tribunale di espropriazione;\n- 22 maggio 1998 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nche __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un terreno edificato di complessivi 2540 mq posto a S del nucleo di __________ e raggiungibile mediante una lunga via d'accesso censita quale sub. k;\nche il PR di __________ entrato in vigore il 15 marzo 1995 prevede la costruzione di una strada di aggiramento del nucleo del paese il cui tracciato scorre sulla part. __________ laddove la stradina d'accesso sub. k raggiunge il resto del fondo;\nche onde realizzare la circonvallazione di __________, nel gennaio del 1997 lo Stato ha avviato contemporaneamente la procedura di approvazione dei progetti definitivi dell'opera viaria e l'espropriazione dei terreni necessari;\nche sono così divenuti oggetto di esproprio formale anche 790 mq ca. del mapp. __________, per i quali il Cantone ha offerto un indennizzo di fr. 11'850.- (fr. 15.-/mq), oltre a fr. 4'671.- per la soppressione di alcune piante e fr. 2'000.- a corpo per la demolizione di una tettoia;\nche con notifica 5 marzo 1997 __________ ha sollecitato il ripristino di un'entrata veicolare al fondo con relativo cancello e l'installazione di una cinta protettiva alta almeno 1 m a margine della cantonale; nel contempo, ha postulato il riconoscimento di un'indennità espropriativa di fr. 183'750.90;\nche all'udienza di conciliazione del 24 giugno 1997 lo Stato ha acconsentito alla formazione di un nuovo accesso diretto dalla circonvallazione ed alla posa di una recinzione metallica lungo tutto il fronte stradale; per la soppressione del vecchio cancello, l'ente pubblico ha offerto un indennizzo di fr. 500.- che la proprietaria ha rifiutato;\nche con decisione 24 marzo 1998 il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto definitivo concernente la realizzazione della nuova strada di circonvallazione di __________, riprendendo nel dispositivo gli accordi intercorsi tra le parti in tema di accesso e protezione esterna; quanto al cancello, ne ha disposto il ripristino come domandato dalla proprietaria;\nche avverso quest'ultima specifica pronunzia lo Stato è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale il rinvio degli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio in forma espropriativa e in via subordinata la conferma dell'indennità di fr. 500.- offerta per la soppressione del cancello;\nche a mente del ricorrente, pronunciando il ripristino del cancello il Tribunale di espropriazione avrebbe emanato un giudizio di natura espropriativa impugnabile innanzi al Tribunale cantonale amministrativo; tale giudizio, reso senza procedere ad alcun accertamento circa il valore venale dell'oggetto sacrificato, sarebbe da annullare siccome lesivo del principio secondo cui gli indennizzi espropriativi vanno corrisposti in denaro;\nche il Tribunale di espropriazione ed __________ propongono la reiezione in ordine del ricorso; in quanto diretta contro una decisione definitiva prolata in applicazione dell'art. 22 cpv. 3 Lstr, l'impugnativa sarebbe irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale;\nconsiderato, in diritto\nche prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);\nche notoriamente il ricorso a questo Tribunale non è dato per clausola generale, ma secondo il sistema enumerativo, ovvero soltanto nei casi in cui è previsto dalla legge concretamente applicabile (art. 60 PAmm; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 60 PAmm);\nche nell'evenienza concreta questo Tribunale può riconoscersi competente a statuire in merito al gravame a condizione che il provvedimento censurato sia di natura espropriativa e rientri nel novero di quelli impugnabili giusta l'art. 50 cpv. 1 e 2 Lespr; dovesse risultare afferente alla legislazione sulle strade, il ripristino disposto dal Tribunale di espropriazione sarebbe per contro definitivo al pari della decisione di approvazione dei progetti definitivi della circonvallazione di __________ nella quale è stato inglobato (cfr. art. 22 cpv. 3 Lstr);\nche il controverso ripristino, ancorché stabilito nell'ambito di una decisione resa in applicazione dell'art. 22 Lstr, si configura con ogni evidenza alla stregua di una vera e propria indennità espropriativa riconosciuta a __________ in conseguenza della privazione del cancello posto attualmente lungo la strada d'accesso (sub. k) al suo fondo;\nche in sede di notifica conseguente alla pubblicazione degli atti, la stessa proprietaria del mapp. __________ ha chiesto la ricostruzione del cancello nei pressi del nuovo accesso o il versamento di un'indennità di fr. 10'000.- qualificando tali richieste come pretese di natura espropriativa;"}