Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza il dispositivo 2 della sentenza 21 ottobre 1998 (no. 41/87-103) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue: "2. La tassa di giustizia in fr. 1'000.- e le spese sono a carico di __________ e __________ con l'obbligo di rifondere al Comune di __________ fr. 7'000.- per ripetibili." 2. La tassa di giudizio di fr. 400.- è posta a carico dei resistenti __________ in solido, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di __________ fr. 600.- per titolo di ripetibili. | 3. Intimazione a: | __________ | | | | | Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario