acquiescenza o desistenza, o perché la soluzione di un problema preliminare ha consentito di concluderlo prematuramente, oppure ancora per venire meno del motivo del contendere (art. 11 cpv. 2 TOA). La formula applicabile in simili evenienze, coniata dal Consiglio di Moderazione con decisione 10 settembre 1990 (pubbl. nel Bollettino dell'ordine degli avvocati, 1991, n. 1, pag. 15; inoltre RDAT II-1996 N. 11 consid. 8 e rinvii) ed adottata sia dalle Camere civili del Tribunale d'appello che da parte di questo Tribunale, è la seguente: onorario = (2 x OV x OT) : (OV + OT). L'art. 12 TOA istituisce infine alcune ipotesi in cui l'onorario può essere aumentato. 2.3.