L'art. 11 cpv. 1 TOA prevede infine la possibilità - e l'obbligo - di calcolare gli onorari combinando i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA per le pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e nei casi di valore elevato ma che hanno richiesto un impegno limitato, nonché in pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e gli interessi patrimoniali in gioco non giustifichino l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore.