2.2. Per la determinazione delle ripetibili è utile riferirsi alla tariffa dell'ordine degli avvocati (TOA), onde accertare l'onorario che il patrocinatore della parte vincente potrà esporre al suo cliente (RDAT II-1994 N. 12 consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 3 ad art. 31). Al riguardo l'art. 26 TOA rinvia, per le pratiche amministrative, al sistema di base per il calcolo degli onorari previsto agli art. 8-12 TOA. In caso di ricorso - precisa l'art. 29 cpv. 1 TOA - è però dovuto un onorario compreso tra il 20% ed il 70% di quello definito seguendo quel sistema.