il mq, ma non si è pronunciata sul suo valore residuo e quindi sull'ammontare del risarcimento dovutole. Ha tuttavia precisato che gli interessi dovranno decorrere dal 15 febbraio 1985, giorno in cui è stato impugnato il vincolo davanti al Consiglio di Stato, e che per ragioni di equità il Tribunale di espropriazione avrebbe dovuto mandarla esente dal pagamento di spese e ripetibili. F. Il Tribunale di espropriazione ha proposto la reiezione del gravame e la conseguente conferma della sentenza impugnata senza formulare particolari osservazioni.