{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-10_2000-11-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17113&nX40_KEY=4933323&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "deada15040d6a6aa9bc2ad247c7fed2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:51", "Checksum": "ac87959398e215ad7c01f15f691d0407", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5.4. Come ha evidenziato a giusto titolo il Tribunale di espropriazione in esito ad un accurato esame della vasta documentazione raccolta in fase istruttoria, nel 1987 la parte del mapp. __________ poi colpita dal vincolo AP non era compresa nel perimetro del PGC provvisorio che il municipio di __________ aveva approvato il 24 novembre 1972 in applicazione dell'art. 15 OPA. Ed era pure esclusa dalla zona edificabile provvisoria prevista dal piano delle zone edificabili e zone di pianificazione del comune di __________ che il Dipartimento dell'ambiente aveva emanato il 22 maggio 1980 in base all'art. 8 DEPT. Piano che l'autorità cantonale aveva allestito rifacendosi in gran parte al PGC e che l'allora proprietario del mapp. __________ , __________ non aveva ritenuto di dover impugnare davanti al Consiglio di Stato (cfr. risoluzione CdS 29 ottobre 1981, no. 6204, p. 1 e 18).\n5.5. Le immagini scattate nel 1985 (gigantografia aerofotogrammetrica inc. TE 31/86) e nel 1987 (foto aeree doc. I inc. TE 31/86) dimostrano ampiamente che al momento determinante il settore meridionale della part. 906 non si trovava neppure in un territorio già largamente edificato ai sensi dell'art. 15 lett. a LPT (cfr., sulla nozione, DTF 122 II 455 consid. 6a). All'epoca, la maggior parte di quella fascia di terreno parallela alla strada di quartiere di cui al mapp. __________ era d'altronde scoscesa a causa delle profonde escavazioni subite in passato che, stando agli accertamenti esperiti anche in altre sedi (vedi sentenza TPT del 6 maggio 1993, confermata dal TF), avevano reso pericolosamente instabile, e quindi inedificabile, pure la zona pianeggiante del fondo posta a ridosso della scarpata stessa. Situazione, questa, presente nella sua essenza prima ancora della creazione della discarica (cfr. l'eloquente documentazione fotografica allegata al progetto dell'impianto realizzato il 20.6. 1973 dall'ETH di Zurigo, inc. TE 15/79), a dimostrazione del fatto che la configurazione dei luoghi era stata influenzata dalle pregresse attività di scavo a fini estrattivi esercitate dal loro proprietario __________. A riguardo, basta rinviare alle esaustive e pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale si sottolinea peraltro giustamente che nel suo progetto di PR il comune aveva largamente sovradimensionato le zone edificabili obbligando il Consiglio di Stato a ridurne in modo drastico l'estensione per adeguarle alle effettive esigenze della popolazione. In assenza del vincolo, la superficie di cui trattasi non sarebbe stata comunque assegnata alla zona edificabile: esclusa dal territorio edificato in larga misura così come dalle zone edificabili provvisorie e dal perimetro del PGC, non necessaria per soddisfare il bisogno di terreno edificabile dei successivi 15 anni, erta e laddove pianeggiante instabile, non avrebbe mai potuto trovare collocamento all'interno della zona R2 del PR 1987 di __________.\nSe ne deve dedurre, insieme al Tribunale di espropriazione, che nel dicembre del 1987 l'inclusione parziale del mapp. __________ in zona AP non ha mortificato alcuna prospettiva di edificazione in un prossimo futuro della frazione colpita dal vincolo e, quindi, non ha intaccato il diritto di proprietà di __________ in modo da ingenerare espropriazione materiale.\nSiffatta conclusione non rientra di certo nel quadro di una manovra mirante a defraudare la ricorrente di terreno pregiato, così come paventato in ingresso di impugnativa. A ben guardare, l'attuale proprietaria del mapp. __________ dovrebbe piuttosto apprezzare l'accortezza con quale ha operato il padre, che dopo aver sventrato la collina per sfruttarne lungamente le risorse a fini commerciali, ha venduto al CER il buco restante per 40.- fr. il mq, ha partecipato dietro compenso alla gestione della discarica e, infine, le ha lasciato una particella in parte edificabile valorizzata dalla contiguità con l'immenso parco nel frattempo creato dall'ente pubblico.\n6. Spese e ripetibili\n6.1. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).\n6.2. Nell'evenienza concreta erano dunque applicabili le regole che informano la ripartizione di spese e ripetibili in materia amministrativa. In effetti, preso atto delle contrapposte posizioni assunte dalle parti in tema di ricorrenza dell'espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione si è pronunciato unicamente su questa pregiudiziale senza nemmeno abbordare questioni di natura estimatoria. Assodato che spese e ripetibili andavano suddivise giusta gli art. 28 e 31 PAmm, il primo giudice non poteva che addebitarle all'attrice, risultata totalmente soccombente nella causa che essa stessa aveva avviato assumendosi i rischi e le conseguenze di tale iniziativa.\nAnche su questo punto la querelata decisione resiste con certezza alle critiche di iniquità della ricorrente.\n7. Stante quanto precede, il ricorso dev'essere respinto con la conseguente conferma del giudizio impugnato.\nLa tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm per il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 26, 29, 75 Cost.; 3, 5, 35, 36 LPT; 31, 39 LALPT; 39, 50, 70 Lespr; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm;\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto."}