{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-10_2000-11-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17113&nX40_KEY=4933323&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "deada15040d6a6aa9bc2ad247c7fed2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:51", "Checksum": "ac87959398e215ad7c01f15f691d0407", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il primo giudice ha rifiutato di esperire una perizia e di assumere i quattro testi notificati dall'attrice, annotando a quest'ultimo proposito che l'ing. __________ e l'avv. __________ erano stati sentiti in occasione della procedura relativa all'esproprio del mapp. __________, che l'ing. __________ aveva stilato un perizia già versata agli atti e che i signori __________ e __________ non avrebbero potuto aggiungere alcunché di determinante ai fini del giudizio. Esaminata la globalità delle tavole processuali questo Tribunale ritiene che la decisione non presti il fianco a critiche di sorta, atteso che la situazione della part. __________ agli inizi degli anni 70 ed in altri periodi di sicuro interesse (1987 in particolare) emerge con estrema chiarezza dalle svariate fotografie dell'epoca contenute nell'incarto. Considerato il tempo trascorso, questi documenti - unitamente ai rilievi aerofotogrammetrici eseguiti nel 1975 e nel 1985 - appaiono ben più affidabili di una testimonianza basata sulla memoria della persona interpellata e consentono effettivamente di farsi un'idea assai precisa circa lo stato in cui si trovava in quegli anni la proprietà __________. Posto che la materia dell'odierno contendere si concentra essenzialmente sul quesito a sapere se nel 1987 la parte meridionale del mapp. __________ possedeva una componente edilizia venuta meno con l'entrata in vigore del PR e che le prove offerte non paiono suscettibili di svelare l'esistenza di circostanze o di ulteriori elementi rilevanti per tale decisione, anche questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati dalla ricorrente.\n4. Legittimazione passiva del comune\n4.1. Se la legge cantonale non dispone altrimenti, le azioni volte ad ottenere un risarcimento ex art. 5 cpv. 2 LPT vanno proposte nei confronti dell'ente autore della misura pianificatoria ritenuta generatrice di espropriazione materiale; di norma, debitrice di un'indennità per titolo di espropriazione materiale è infatti la collettività che ha deciso la restrizione equivalente ad esproprio (RDAT II-1998 N. 34, 1990 N. 57). Discostandosi da questo principio, la legge di espropriazione ticinese prevede che eventuali pretese per titolo di espropriazione materiale devono essere fatte valere direttamente contro l'ente a favore del quale è stata sancita la restrizione legale della proprietà (cfr. art. 39 cpv. 2 Lespr). Questa regolamentazione è volta ad impedire che taluni enti vengano convenuti in causa per aver istituito dei vincoli costitutivi di espropriazione materiale a beneficio di altre collettività e tenta di ovviare alle problematiche di regresso che si vengono inevitabilmente a creare nei cantoni ove i comuni possono essere astretti al pagamento di un indennizzo per aver sancito gravi restrizioni della proprietà a profitto di terzi (STA 17.2.2000 in re comune di __________).\n4.2. In concreto, __________ ha convenuto in causa il comune di __________ chiedendo che venisse condannato al pagamento di un'indennità di espropriazione materiale in relazione all'entrata in vigore del PR ed al conseguente inserimento di parte del mapp. __________ in zona AP. Sennonché, come anticipato al considerando 2, l'istituzione di quel vincolo non era volta a soddisfare l'esigenza del piccolo comune di __________ di creare un parco pubblico di ca. 60'000 mq, ma era legata con ogni evidenza alla necessità di iscrivere nel piano regolatore la discarica del CER/ESR, un impianto di interesse regionale da tempo presente sul territorio comunale. In realtà, nel 1987 beneficiario del provvedimento pianificatorio in oggetto era quindi il consorzio di comuni titolare della deponia, cui dovrebbe spettare di riflesso anche il ruolo di debitore di eventuali indennità di espropriazione materiale e di parte convenuta nella relativa causa. Posta questa premessa, il fatto che per convenzione la proprietà dei terreni occupati dalla deponia sarà trapassata al comune trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto non appare decisivo, poiché se è vero che in futuro anche __________ dovrebbe approfittare dell'operazione acquisendo gratuitamente una vasta superficie ormai adibita a verde, è altrettanto vero che il consorzio ha sempre garantito l'assunzione di tutti gli oneri indotti dalla creazione e dalla gestione della discarica.\nAd ogni buon conto, il quesito a sapere se il comune di __________ poteva essere validamente convenuto nella causa di espropriazione materiale promossa da __________ va evaso positivamente perlomeno con riferimento alla superficie del mapp. __________ colpita dal vincolo AP ma esclusa dal comprensorio della discarica e dal novero dei terreni espropriati in via formale dall'ESR. Un ulteriore approfondimento del tema non è necessario, poiché la fattispecie non integra in ogni modo gli estremi dell'espropriazione materiale per le ragioni che saranno illustrate nel considerando seguente.\n5. Sussistenza dell'espropriazione materiale\n5.1. Giusta l'art. 26 cpv. 2 Cost., di tenore sostanzialmente corrispondente all'art. 22 ter cpv. 3 VCost., in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50)."}