{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-11-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1998-10_2000-11-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17113&nX40_KEY=4933323&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "deada15040d6a6aa9bc2ad247c7fed2c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1998.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:04:51", "Checksum": "ac87959398e215ad7c01f15f691d0407", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.11.2000 50.1998.10\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo Anastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 16 novembre 1998 di\n|\n|\n__________ patrocinata da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 16 ottobre 1998 (no. 11/93-38) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata in merito alla domanda d'indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la ricorrente ha inoltrato il 3 giugno 1993 nei confronti del comune di __________ a seguito delle restrizioni sancite dal PR a carico del mapp. __________ (istituzione di un vincolo AP); |\nviste le risposte:\n- 24 novembre 1998 del Tribunale di espropriazione;\n- 29 gennaio 1999 del comune di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo di complessivi 6'128 mq pervenutole in eredità dal padre __________ e così censito a RF:\na) prato mq 5'913\nB) baracca mq 22\nC) portico mq 15\nD) abitazione mq 163\nE) autorimessa mq 15\nIl terreno, di forma curvilinea, si trova al limite della zona residenziale della frazione di __________ in località __________ ed è parzialmente occupato dalla discarica controllata di classe III dell'ente per lo smaltimento dei rifiuti del sottoceneri (ESR, già CER). Le costruzioni esistenti sono infatti concentrate nella parte superiore del fondo, posta a settentrione e di natura pianeggiante, mentre la scarpata sottostante, orientata verso S/W, è adibita a deponia, unitamente alla confinante part. __________, una ex cava di inerti, ed al mapp. __________. Quest'ultimi, un tempo appartenenti ad __________, sono attualmente di proprietà dell'ESR a seguito di compravendita (mapp. __________) e di espropriazione (mapp. __________), mentre la porzione meridionale del mapp. __________ è tuttora oggetto di una procedura di esproprio formale su una superficie di mq 2'657 (l'area inizialmente interessata, di mq 3'934, è stata ridotta a due riprese mediante accordo, dapprima a mq 3'028, indi a mq 2'657).\nB. Il PR di __________ entrato in vigore il 1° dicembre 1987 ha collocato la parte settentrionale del fondo (mq 1660) in zona R2. Il settore meridionale (mq 4468) è stato invece inserito in una zona AP destinata a parco pubblico, al pari di tutta la superficie che accoglie la deponia. Due convenzioni stipulate tra il municipio di __________ ed il CER prevedono in effetti che il sedime utilizzato quale discarica, debitamente sistemato, sarà donato al comune trascorsi dieci anni dalla chiusura dell'impianto o al momento in cui le emissioni saranno diventate ambientalmente trascurabili. __________ ha impugnato il vincolo, ma i suoi ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato, contestualmente all'approvazione del PR, dal Tribunale della pianificazione del territorio (decisione 6 maggio 1993) e, infine, dal Tribunale federale (sentenza 10 novembre 1993).\nLa discarica ed i suoi confini, così come i limiti dell'adiacente zona edificabile e la conseguente situazione pianificatoria del mapp. __________ sono peraltro riportati chiaramente nel PD (cfr. scheda di coordinamento 5.1. e piano 14 delle rappresentazioni grafiche).\nC. Preso atto della reiezione del gravame presentato dal padre innanzi al TPT, il 3 giugno 1993 __________ ha scritto al municipio di __________ postulando un indennizzo di espropriazione materiale di fr. 200.- il mq a dipendenza della restrizione di PR sancita sulla sua proprietà. Ricevuta la notifica, il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha dato avvio alla procedura di stima e ordinato uno scambio di allegati.\nCon memoria 13 luglio 1994 l'attrice ha dunque ribadito di pretendere un'indennità di fr. 719'922.- (fr. 183.-/mq x 3'934 mq) oltre interessi per titolo di espropriazione materiale conseguente all'istituzione del vincolo AP sul mapp. __________ di natura edificabile.\nNella sua risposta il municipio di __________ si è invece opposto alla domanda, negando la propria legittimazione passiva e sottolineando in specie che l'inclusione di parte del mapp. __________ in zona AP era stata determinata dalla presenza della discarica, così come dalla inidoneità alla costruzione del terreno siccome instabile per ragioni orografiche e geologiche.\nAll'udienza di conciliazione del 23 marzo le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni avverse. Parimenti in sede di conclusioni e in occasione del dibattimento finale, indetto il 23 aprile 1996 al termine dell'istruttoria di causa.\nD. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 15 ottobre 1998 il Tribunale di espropriazione ha respinto l'istanza di __________ ritenendo che la sua proprietà non era stata colpita da espropriazione materiale in conseguenza dell'entrata in vigore del PR di __________.\nRicordato che la procedura di espropriazione formale avviata dal CER e quella di espropriazione materiale promossa contro __________ sono ben distinte pur avendo entrambe per oggetto il mapp. __________, il primo giudice ha stabilito innanzi tutto che l'istante poteva convenire in causa il comune, autore del vincolo AP e beneficiario della restrizione quale futuro proprietario dell'area interessata dalla discarica."}