3'759.50 allocata dalla prima istanza non si giustificherebbe, il valore della vegetazione essendo compreso in quello pieno del terreno. E. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. Il rappresentante dell'espropriata si è dichiarato "d'accordo con la riformata decisione dell'8 luglio 1997", incorrendo in un manifesto lapsus calami dovuto verosimilmente alla sua scarsa dimestichezza con lingua italiana.