{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-8_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17079&nX40_KEY=4711513&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "243f2de07adea9ee6420680e10ef64ea"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["50.1997.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.8"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.8"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:13:03", "Checksum": "931431237864f34a8d8fddfb8d442465", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEsprimendosi su una censura analoga, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di spiegare (RDAT I-1993 N. 51) che di norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure il taglio di eventuali piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita di siffatta natura (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 90 ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati). In sede espropriativa si ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta di danno allorquando la flora sacrificata, di particolare pregio, svolgono una rilevante funzione estetica-protettiva per il fondo che le ospita. L'indennizzo è parimenti giustificato se il valore delle piante, vuoi per la loro qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o trascende quello del terreno nudo.\nAl fine di indennizzare adeguatamente il proprietario delle piante per la perdita che subisce si possono adottare due metodi. Il primo consiste nel tener debito conto di questa peculiarità dell'area oggetto di esproprio applicando il sistema comparativo, con un conseguente adeguamento verso l'alto del prezzo medio pagato in zona per terreni privi di vegetazione pregiata, in modo da giungere al valore venale effettivo del sedime espropriato. Il secondo contempla più semplicemente l'aggiunta del valore intrinseco delle piante all'indennità di esproprio del terreno nudo.\nNel caso concreto si è applicata a giusto titolo quest'ultima variante. Le piante destinate al sacrificio (3 Tuya e 25 Berberis formanti un'aiuola di modeste dimensioni) hanno invero un pregio botanico relativo, come si può ben desumere dalla perizia ordinata dal Tribunale di espropriazione. Si trovano inoltre isolate nell'angolo N del fondo, senza assolvere a particolari funzioni protettive per la proprietà. La loro importanza decorativa nell'ambito di un quartiere e di un fondo soffocati dal cemento non può però essere negletta. Nè si può misconoscere oggettivamente che lo spazio verde sul quale dimorano ha una superficie talmente esigua da non riuscire ad assorbire il loro valore venale.\nIn simili circostanze ben si giustifica quindi di aggiungere il valore della vegetazione a quello del terreno che le ospita, in modo che alla resistente pertocchi effettivamente la piena indennità garantitale dalle legge.\n3. Ferme queste premesse, il ricorso dello __________ è integralmente respinto.\nLa tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 9, 11, 19, 49, 50, 52, 54, 70, 73 Lespr; 18, 28, 51 e 65 PAmm,\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico dello __________.\nPer il Tribunale cantonale amministrativo\nIl presidente Il segretario"}