Nel caso concreto si è applicata a giusto titolo quest'ultima variante. Le piante destinate al sacrificio sono di pregio, come si può ben desumere dalla perizia ordinata dal Tribunale di espropriazione. Si trovano inoltre proprio al limite del fondo, ove assolvono a funzioni sia protettive che decorative per tutta la proprietà. L'intervento espropriativo è peraltro talmente esiguo (2 mq) da non poter inglobare il valore delle piante stesse, che va pertanto aggiunto a quello del terreno che le ospita. 3. Ferme queste premesse, il ricorso dello Stato è integralmente respinto.