{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-7_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17078&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8bc49610145fbdfb72d2f0f6a1a4c1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:57:58", "Checksum": "be97078e3f970e7b74a03ea3e6c8c84c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAncorché fondata su un ragionamento in parte opinabile, questa conclusione merita senz'altro tutela. All'i.s. del mapp. __________ non può essere data infatti l'importanza attribuitagli dal primo giudice, poiché la disarmonia che contraddistingue il mercato immobiliare ticinese conduce ad un appiattimento dei valori e non permette di stabilire un nesso direttamente proporzionale tra il prezzo del terreno e le sue possibilità di sfruttamento (RDAT 1989 N. 70; STA 7.9.1994 in re __________). L'indubbio minor valore della proprietà __________ (rispetto ai fondi R7 di __________) è determinato piuttosto dalla sua contiguità - verso S - con un terreno (mapp. __________ di __________) sul quale è possibile erigere un palazzo di sette piani alto 22.70 ml. Edificato in maniera razionale, il mapp. __________ potrebbe tutt'al più ospitare uno stabile di sei piani alto 20.70 ml che resterebbe sovrastato dalla mole della costruzione vicina, con evidenti disagi soprattutto dal profilo dell'insolazione; un accorto operatore immobiliare non mancherebbe di prendere in considerazione e far valere tali inconvenienti nell'ambito di un'eventuale compravendita della particella, tanto più che il mapp. __________ è incluso nel perimetro del PP__________ di __________ e in futuro potrebbe fruire di possibilità edificatorie superiori a quelle dianzi indicate, aggravando la situazione del fondo espropriato.\nPer finire, l'indennità viene quindi determinata in fr. 1'000.- il mq, cifra inferiore nella misura del 16.5% ai valori medi della zona R7 di __________ relativamente al 1996, ma identica all'offerta del Cantone, adeguata alle peculiarità del fondo dedotto in esproprio e conforme al trend negativo del mercato immobiliare.\n2.4.1. Il predetto indennizzo di fr. 1'000.- il mq corrisponde al valore edilizio pieno del fondo, riferito alle massime potenzialità edificatorie concesse dal PR.\nLo __________ sostiene però che lo scorporo espropriato è prelevato da terreno complementare, per cui il suo valore - e quindi l'indennizzo che va riconosciuto ai proprietari - non può essere superiore a fr. 500.- il mq, ossia alla metà del valore edilizio pieno.\nNel proporre questa tesi il Cantone è caduto in una contraddizione che non gli giova. Fatta salva l'ipotesi di una svista dovuta alla ridda di ricorsi interposti contro le espropriazioni di via __________ ed alla confusione che ne è verosimilmente derivata, così ragionando ammette infatti che il valore edilizio pieno del mapp. __________ è di fr. 1'000.- il mq.\nÈ considerato terreno complementare (\"Vorgarten\") il sedime circostante un edificio che per natura e dimensioni non può essere usato a fini edilizi (per maggiori dettagli sulla nozione cfr. RDAT 1981 N. 65). Tale è il caso, in particolare, quando il resto del fondo è già edificato in maniera razionale e tale edificazione appare, secondo le comuni previsioni, duratura.\nIl valore economico della superficie complementare dipende dai plurimi scopi cui serve o può venir destinata, ma di regola è sensibilmente inferiore a quello del terreno pienamente sfruttabile. Di quanto, è una questione di mera valutazione di ogni singolo caso di specie; secondo la giurisprudenza risalente di questo Tribunale si può arrivare a percentuali del 50% rispetto al valore edilizio pieno.\nIl mapp. __________ è già stato edificato, ma non in modo ottimale, ovvero sfruttandone appieno le potenzialità edificatorie. Per arrivare a tanto, la proprietaria dovrebbe demolire la vetusta casa che si erge attualmente sul fondo costruendo al suo posto un moderno palazzo che prosciughi gli indici concessi dalle normative di zona. Sta di fatto che a prescindere da questa prospettiva tutt'altro che trascurabile, l'ampia area libera da costruzioni della part. __________ è zeppa di indici non sfruttati e non può essere considerata alla stregua di terreno complementare di infimo valore solo perché si trova di fianco ad una strada, viene espropriata in misura contenuta o non è autonomamente commerciabile. Il suo valore è per contro considerevole. La componente edilizia in essa racchiusa può essere utilizzata per un ampliamento della costruzione esistente o monetizzata nell'ambito di un trasferimento di indici edificatori ex art. 38a LE. Senza parlare dell'importanza che occorre riconoscerle quale schermo protettivo contro le gravose immissioni moleste provenienti da via __________.\nNel caso di specie appare quindi corretto assegnare all'espropriata un indennizzo corrispondente al valore edilizio pieno del terreno avulso.\n2.5. Lo __________ si oppone infine al pagamento di un indennizzo per la soppressione delle piante presenti sullo scorporo espropriato.\nEsprimendosi su una censura analoga, in passato il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di spiegare (RDAT I-1993 N. 51) che di norma il valore edilizio pieno di un terreno comprende pure il taglio di eventuali piante situate in loco, dal momento che nell'ambito di una normale e libera contrattazione l'acquirente del fondo non bonificherebbe al venditore una perdita di siffatta natura (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 90 ad art. 19 LFespr e riferimenti ivi citati). In sede espropriativa si ammette tuttavia la rifusione di questa specifica posta di danno allorquando la flora sacrificata, di particolare pregio, svolgono una rilevante funzione estetica-protettiva per il fondo che le ospita. L'indennizzo è parimenti giustificato se il valore delle piante, vuoi per la loro qualità botanica, vuoi per l'esiguità dell'intervento espropriativo, avvicina o trascende quello del terreno nudo."}