{"Signatur": "TI_TCA_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1998-05-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TCA_001_50-1997-7_1998-05-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=17078&nX40_KEY=4933374&nTrefferzeile=18&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b8bc49610145fbdfb72d2f0f6a1a4c1c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["50.1997.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale cantonale amministrativo "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale cantonale amministrativo "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:57:58", "Checksum": "be97078e3f970e7b74a03ea3e6c8c84c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale cantonale amministrativo 29.05.1998 50.1997.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nIl Tribunale cantonale amministrativo |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dei giudici: |\nLorenzo\nAnastasi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nLeopoldo Crivelli |\nstatuendo sul ricorso 8 luglio 1997 dello\n|\n|\n__________ rappr. da: __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 9 giugno 1997 (no. 20/95-121) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo __________ per acquisire la proprietà di 2 mq del mapp. __________ RFD di __________ in vista della sistemazione stradale di via __________ (lotto __________ comune di __________); |\nviste le risposte:\n- 21 luglio 1997 del Tribunale di espropriazione;\n- 10 settembre 1997 di __________;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto, in fatto\nA. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, un fondo edificato di complessivi 974 mq così censito a RF:\nA) abitazione mq 115\nB) laboratorio mq 46\nc) giardino mq 665\nD) abitazione mq 89\nE) tettoia mq 35\nF) pollaio mq 3\nG) loggiato mq 5\nH) terrazza coperta mq 4\nI) porticato mq 12\nLa particella è situata sul lato destro di via __________ salendo in direzione delle __________, poco oltre l'intersezione via __________ /via al __________.\nPur essendo inclusa in zona R6, ospita un'abitazione di tre piani attorniata da un grazioso giardino denso di vegetazione che tange verso S e O il confine giurisdizionale tra i comuni di __________ e __________.\nB. Una volta approvati i progetti esecutivi attinenti alla sistemazione stradale di via __________ (intervento previsto dal Piano dei trasporti del __________), lo __________ - mediante avviso personale 18 ottobre 1995 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 2 mq del sub. c della part. __________, per i quali il Cantone ha offerto un'indennità di fr. 1'000.- il mq, oltre a fr. 8'862.- per la soppressione di alcune piante.\nIl 28 novembre 1995 la proprietaria ha per contro notificato una pretesa d'indennizzo di fr. 2'000.- il mq per il terreno e di fr. 9'745.- per le piante.\nAll'udienza di conciliazione tenutasi il 1° febbraio 1996 l'ente pubblico ha ottenuto bonalmente l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati a far tempo dal 1° marzo 1996. In quell'occasione e nel corso di due successivi dibattimenti le parti si sono per il resto essenzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni.\nC. Esaurite le formalità processuali, con sentenza 9 giugno 1997 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute all'espropriata, riconoscendole fr. 1'000.- il mq per l'esproprio del terreno e fr. 1'525.50 a corpo per il taglio delle piante.\nEsperita un'amplissima indagine sulle quotazioni di mercato, il primo giudice ha deciso in pratica di concedere alla proprietaria un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato partendo soprattutto dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona R7 di __________ realizzate negli anni 1991-95 (metodo statistico-comparativo). Il risarcimento per l'estirpazione delle piante è stato invece quantificato in base alle risultanze di un'apposita perizia commissionata pendente causa ad uno specialista del ramo.\nD. Avverso il predetto giudicato lo __________ è insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una riduzione dell'indennizzo accordato dall'istanza inferiore: in via principale a fr. 500.- il mq accompagnati dalla rifusione delle piante, in via subordinata a fr. 800.- il mq senza alcun supplemento per la vegetazione soppressa.\nIn sostanza, l'ente espropriante ha criticato il primo giudice per aver quantificato l'indennità senza soppesare sufficientemente il livello delle transazioni operate in zona dagli enti pubblici, la tendenza al ribasso del mercato immobiliare e le peculiarità negative del mapp. __________; in esito ad un'analisi più attenta di questi fattori, si sarebbe ottenuto un valore pieno di circa fr. 800.- il mq. Lo scorporo espropriato verrebbe tuttavia prelevato da terreno complementare, per cui il suo valore - e quindi l'indennizzo dovuto alla proprietaria - non dovrebbe essere superiore a fr. 500.- il mq.\nLo Stato ha infine precisato di accettare la condanna al pagamento di un risarcimento aggiuntivo per la soppressione delle piante solo se in questa sede viene ammessa la natura complementare della superficie espropriata e assegnata un'indennità corrispondente. Caso contrario la somma di fr. 1'525.50 allocata dalla prima istanza non si giustificherebbe, il valore della vegetazione essendo compreso in quello pieno del terreno.\nE. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.\nAd identica conclusione è pervenuta l'espropriata, con argomentazioni che verranno riprese - ove occorresse - in appresso.\nConsiderato, in diritto\n1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr."}